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Condizioni commerciali generali

IGL Werbedienst Ges.m.b.H funge da commissionario per i propri clienti, in qualità di committenti, solo alle seguenti condizioni:

CONFERIMENTO DELL'ORDINE

  1. La copia dell'ordine di inserzione funge da conferma d'ordine
  2. Il commissionario è autorizzato, fino alla fine dell'inserzione, a revocare il contratto senza indicarne i motivi. Il recesso viene dichiarato dal commissionario in forma scritta. Si esclude qualunque diritto al risarcimento danni del committente a seguito del recesso.
    Il committente, dopo il conferimento dell'ordine, può recedere dal contratto solo dietro esplicito consenso del commissionario.
  3. Le stime dei costi o i preventivi resi noti in anticipo non sono vincolanti. Documenti come  schemi e descrizioni dei costi sono vincolanti non qualora questo sia stato dichiarato espressamente in forma scritta.
  4. Se l'ordine tra il commissionare e il committente è stato stipulato direttamente, non è possibile fare subentrare in seguito un'altra agenzia.

GESTIONE DELL'ORDINE / AMBITO DEL SERVIZIO

OBBLIGHI DEL COMMISSIONARIO IGL

  1. L'ambito e il contenuto dei servizi da erogare derivano dalla descrizione dei servizi stessi presenti nell'ordine o in un'eventuale conferma d'ordine da parte del committente. Modifiche successive del contenuto dei servizi richiedono la conferma scritta da parte del commissionario.
  2. Il commissionario garantisce la riproduzione impeccabile dell'annuncio dal punto di vista della stampa. Piccole variazioni di colore dipendono dalla tecnica di produzione e non danno il diritto a reclami. Stampati inadeguati o danneggiati saranno rispediti al committente. Il committente riceve una bozza del testo per la correzione. Se questo testo è stato approvato dal committente, è comunque possibile un'ulteriore modifica o integrazione successiva solo previo consenso del commissionario, dietro relativo addebito. Lo stesso si applica a modifiche di immagini dopo la presentazione della copia a colori approvata.
  3. Copie di prova sono realizzate solo dietro esplicita richiesta scritta. L'approvazione alla stampa si considera concessa qualora il commissionario non abbia ricevuto una spedizione indietro della merce entro i termini stabiliti.
  4. Posizionamento: Non si offre alcuna garanzia dell'esecuzione di inserzioni in determinate posizioni. Fanno eccezione quegli ordini la cui validità dipende direttamente da un determinato posizionamento, a seguito di pagamento della maggiorazione per il posizionamento prevista nella tariffa.
  5. Il commissionario si riserva il diritto, nel comune interesse di tutti gli inserzionisti, di posizionare in modo diverso un annuncio, qualora questo abbia lo scopo di migliorare l'impressione complessiva della pubblicazione e lo spazio pubblicitario rimanga in questo caso invariato. In caso di layout redazionale nell'ambito di un'efficacia promozionale o di un numero speciale, il committente non ha diritto decisionale in relazione al tipo di layout e al testo, né alla disposizione delle immagini. Il committente accetta anche che, per la maggior parte delle pubblicazioni, non possono essere utilizzati i caratteri originali o dei sigilli.
  6. Un'esclusione della concorrenza richiede la conferma scritta del commissionario, è possibile solo per quanto riguarda una pagina o quella a fronte e viene considerata possibile solo a partire da dimensioni delle inserzioni di 1/2 pagina in su, ma non è in ogni modo vincolante. Qualora non venga escluso dal committente un competitor in particolare e il commissionario accetti esclusivamente un'esclusione della concorrenza generale, il che richiede la forma scritta, questo fa riferimento solo allo scopo principale dell'azienda del committente e non eventualmente anche alle attività secondarie citate nell'annuncio. In caso di dubbio, lo scopo principale dell'azienda del cliente è quello che viene stampato a grandi lettere o al primo posto. Un ulteriore responsabilità del commissionario è in ogni caso esclusa. Le inserzioni testuali non riconoscibili subito come annuncio a causa della loro configurazione sono indicati come pubblicità.
  7. Tutti i termini di consegna e di servizio sono da considerarsi non vincolanti, qualora non sia stato concordato espressamente. I termini vincolanti devono essere stabiliti in forma scritta e devono essere confermati dal commissionario. Qualora non sia possibile rispettare i termini vincolanti concordati in forma scritta a causa di forza maggiore o altri eventi imprevedibili, non evitabili con strumenti ragionevoli, i termini si prolungano di un lasso di tempo corrispondente.
  8. Se non diversamente concordato in modo esplicito, gli stampati vengono rispediti indietro solo su richiesta del committente. Questo obbligo di conservazione decade tre mesi dopo l'emissione della fattura.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

  1. Il committente deve mettere a disposizione del commissionario, in tempi brevi, dopo il conferimento dell'ordine, senza ulteriori richieste, gli stampati adatti. In caso di arrive tardivo degli stampati, il commissionario si riserva il diritto addebitare costi supplementari e/o utilizzare materiale grafico sostitutivo. In caso di ritardo l'ordine si considera evaso se l'inserzione si svolge utilizzando uno stampato diverso da quello messo a disposizione del committente o è anche solo pubblicato il nome e l'indirizzo del committente.
  2. Il committente deve informare il commissionario di qualunque circostanza significativa per la corretta esecuzione dell'ordine, anche se tale circostanza diventa nota solo durante lo svolgimento dell'ordine stesso. Il committente si fa carico dei costi derivanti dal fatto che le operazioni debbano essere ripetute o ritardate da parte del commissionario a seguito di dati non corretti, incompleti o modificati successivamente da parte del committente stesso.
  3. Qualora il committente rescindesse il contratto con il consenso del commissionario (vedere punto 2 Obblighi del committente), il commissionario può richiedere il rimborso dei costi di annullamento per l’ammontamento dei danni da questi effettivamente subito. In caso di storno dell'ordine al termine dell'inserzione (qualora questo sia possibile dal punto di vista tecnico), al committente sarà addebitato in fattura l'intero prezzo dell'annuncio.
  4. Il committente è tenuto a verificare e garantire che i documenti messi a disposizione per l'esecuzione dell'ordine (foto, loghi, etc.) non sia coperto da diritti di copyright, di marchio o di contrassegno di terze parti e assicura che i documenti non siano soggetti ad alcun diritto di terze parti e possano pertanto essere utilizzati allo scopo che ci si è prefissati. Se il commissionario, a seguito di una violazione di tali diritti, viene chiamato in causa da una terza parte, il committente esonera il commissionario da qualunque richiesta di risarcimento e reclamo; il committente deve risarcire al commissionario qualunque perdita da questi eventualmente sostenuta a causa del ricorso da parte di terzi, in particolare i costi di un'adeguata rappresentanza legale.
  5. I costi di produzione degli stampati è a carico del committente.

RECLAMI, GARANZIA E RESPONSABILITÀ

  1. Affinché vengano riconosciuti, i reclami devono pervenire per iscritto al commissionario entro 8 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio.
  2. Qualora i documenti messi a disposizione da parte del committente siano incompleti e ciò non sia stato notato nell'immediato, bensì soltanto in seguito alla stampa, il committente non è responsabile di alcuna richiesta di risarcimento in caso di pubblicazione incompleta.
  3. Nel caso di annunci indicati telefonicamente o di modifiche autorizzate sempre per via telefonica, il commissionario non si assume alcuna responsibilità.
  4. Un eventuale danno effettivamente subito dal committente e derivante dal rapporto contrattuale può essere rivendicato soltanto in caso di grave negligenza o dolo comprovati del commissionario. Il commissionario, anche se in difetto, non si assume alcuna responsibilità nei confronti del committente per eventuali guadagni mancati o altri danni derivati. Il commissionario sarà inoltre responsabile, nei confronti del committente, per danni a persone derivanti da questo rapporto contrattuale soltanto in caso di grave negligenza o dolo comprovati del commissionario stesso.
  5. Qualora il commissionario sia in ritardo, il committente ha il diritto di recedere dal contratto soltanto dopo aver prefissato un'adeguata scadenza di almeno 14 giorni e in seguito alla scadenza infruttuosa di tale periodo. Eventuali richieste di risarcimento danni possono essere rivendicate soltanto in caso di grave negligenza o dolo comprovati.
  6. Le richieste di risarcimento danni da parte del committente scadono dopo sei mesi dal momento in cui è stato rilevato il danno; hanno tuttavia una scadenza di tre anni a partire dalla data dell'atto di violazione del commissionario. Il diritto di risarcimento danni è limitato in all'ammontare del valore netto dell'ordine.

COMPUTO / CONDIZIONI DI PAGAMENTO

  1. Il commissionario si riserva il diritto di richiedere pagamenti anticipati.
  2. L'importo della fattura deve essere saldato entro massimo 8 giorni dall'emissione della fattura stessa. Il pagamento si considera ricevuto non appena il commissionario può disporre dell'importo della fattura. In caso di ritardo di pagamento, ai sensi del § 456 UGB (Codice commerciale austriaco), vengono addebitati tassi d'interesse aziendali a partire dalla data della fattura. Al committente vengono addebitate eventuali spese di sollecito e riscossione. In caso di accordo di pagamento a rate, il ritardo del pagamento di una rata comporta la decadenza del termine.
  3. Il committente può richiedere soltanto al commissionario di svincolarlo da eventuali obblighi. I collaboratori del commissionario non sono legittimati all'incasso.
  4. Il committente non è autorizzato alla compensazione unilaterale.
  5. I reclami relativi alle fatture sono riconosciuti soltanto entro 4 settimane dalla data di emissione.
  6. Qualora il committente, nonostante il sollecito del mancato pagamento di una fattura scaduta del commissionario, non provveda a pagare il commissionario entro 14 giorni, quest'ultimo ha il diritto di esigere, con questa data di scadenza, il pagamento di tutte le fatture per servizi già forniti, a prescindere da un eventuale altro accordo in vigore.

INFORMAZIONI GENERALI

  1. In caso di problemi operativi o interruzioni al traffico, ordinanze di autorità o altri tipi di interventi dovuti a forza maggiore, il commissionario ha diritto di richiedere il pagamento completo, qualora abbia già consegnato almeno il 75% della tiratura garantita.
  2. Il committente acconsente espressamente all'archiviazione e al trattamento dei dati personali e aziendali di tutti i clienti da parte del commissionario. La protezione dei dati deve essere conforme alle disposizioni previste dal RGPD. Il committente prende espressamente atto dell'informativa sulla privacy del commissionario, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per il trattamento dei dati e la tutela dei diritti degli interessati. Quest'informativa è sempre consultabile da parte dei diretti interessati alla pagina www.igl.at e su richiesta può essere consegnata sotto forma di copia stampata.
  3. Il committente è autorizzato a cedere a terzi i diritti derivanti dal contratto soltanto dietro esplicito consenso del commissionario.
  4. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è la città di Salisburgo. Per questioni in merito all'effettiva realizzazione e agli effetti giuridici prodottisi precedentemente e successivamente al rapporto contrattuale, fare riferimento al diritto austriaco.

VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI

  1. Le presenti condizioni commerciali generali (dette in breve AGB) dell'azienda IGL-Werbedienst Ges.m.b.H. sono da considerarsi valide per tutti i rapporti giuridici tra il committente e il commissionario.
  2. È sempre da considerarsi valida la versione in vigore al momento della stipula del contratto. Eventuali deroghe nonché accordi integrativi di altro tipo con il committente acquistano efficacia soltanto dietro conferma per iscritto da parte del commissionario.
  3. Eventuali condizioni commerciali generali del committente non vengono accettate, nemmeno se note, se non diversamente specificato in singoli casi in modo esplicito e in forma scritta. Il commissionario si oppone espressamente alle AGB del committente. Non è necessaria un'ulteriore opposizione alle AGB del committente da parte del commissionario.
  4. Un'eventuale invalidità di singole clausole presenti nelle condizioni commerciali generali non pregiudica il carattere vincolante delle clausole restanti e dei contratti stipulati in base alle stesse. La clausola non valida deve essere sostituita da una valida e applicabile, che sia la più inerente possibile allo scopo.
  5. Inoltre sono da considerarsi valide le condizioni commerciali generali della pubblicazione contenente gli oggetti indicati, nonché le AGB per la pubblicazione di annunci dell'Associazione austriaca degli editori VÖZ. Nel caso di condizioni contrastanti, si applicano in via prioritaria queste AGB, dopodiché la pubblicazione contenente gli oggetti indicati e infine quelle dell'Associazione austriaca degli editori VÖZ.